RICORSI FIOM E AUMENTI CONTRATTUALI – redazione – sindacato & rappresentanza 27/4/11

Il Contratto Nazionale dei Metalmeccanici separato del 15 ottobre del 2009 non ha tolto validità alla decorrenza ( fine 2011) di quello firmato unitariamente nel 20 gennaio 2008. Quindi ci sono due accordi in vigore, uno che vale per i lavoratori della Fim Cisl, della Uilm Uil ( e delle altre sigle che hanno firmato l’intesa del 2009) e un altro che vale per i lavoratori iscritti alla Fiom (e per quelli non iscritti ad alcun sindacato) che, dopo essere stati informati, non hanno manifestato l’adesione al contratto del 2009.

È questa la conseguenza di due sentenze pronunciate nei giorni scorsi dai tribunali del lavoro di Torino e di Modena riguardanti otto aziende che sono state condannate per antisindacalità e pertanto tenute alla «rimozione degli effetti mediante l’applicazione del contratto nazionale del 2008». In una di queste aziende ( la Tayco) il giudice torinese (dott.Ciocchetti) ha precisato anche che gli aumenti del contratto separato debbono comunque decorrere per gli iscritti della Fiom, punto che la Federmeccancia sarebbe invece intenzionata a non applicare nelle sue aziende che sono state oggetto di sentenza.

È l’inizio di un vero e proprio ginepraio normativo, un  doppio regime contrattuale destinato a proliferare fino al termine del 2011 ( scadenza formale del contratto .del 2008). E dopo tale data cosa succederà?

La Fiom chiama in causa anche l’articolo 36 della Costituzione che recita "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ealla famiglia un’esistenza libera e dignitosa….".

Per capirne di più leggi gli allegati

Allegato:
Il giudice dà ragione alla Fiom_Tayco.doc
Intervista Landini.pdf
Sentenza Tyco.pdf
volantino_sentenze.pdf
Volantino Fim Lombardia.pdf
Linea Federmeccanica dopo le sentenze.doc
Sentenza_Barge_Fim_Uilm.pdf
Il nodo degli aumenti sui ricorsi Fiom.doc

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