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APPRENDISTI PER 5 ANNI ? – commercio – nuova legge 3/11/11

Apprendistato per 5 anni? Sì. In effetti, il nuovo Testo Unico stabilisce regole diverse per l’artigianato, rispetto a quelle ordinarie (applicabili al commercio). La regola generale prevede che l’apprendistato professionalizzante può avere una durata massima di 3 anni (art. 2, d.lgs. n. 167/2011). Si tratta di un limite di durata massima che può essere modificato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, che possono fissare una soglia diversa, oppure possono stabilire dei tetti variabili in funzione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

Accanto alla regola generale, il Testo Unico – sempre all’art. 2 – chiarisce che la durata massima del rapporto formativo può essere di cinque anni per le figure professionali dell’artigianato, come individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Sulla base di questa previsione, come accennato, le organizzazioni del commercio avevano lamentato una disparità di trattamento con l’artigianato. La risposta a interpello n. 40 del Ministero del lavoro prova a chiudere questo conflitto, offrendo un’interpretazione estensiva della nuova disciplina.

 

Il chiarimento del Ministero

 

Il Ministero risponde, in particolare, a una richiesta di interpello con la quale  Confcommercio e Confesercenti hanno chiesto di sapere se la durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell’artigianato, possa riguardare anche “profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti”.

Il Ministero risponde in maniera affermativa, basando il proprio ragionamento sull’analisi delle previsioni contenute nell’art. 4, comma 2 Testo Unico. In particolare, evidenzia la risposta del Ministero che la predetta norma assegna alla "contrattazione collettiva di riferimento" il compito di individuare le figure professionali dell’artigianato soggette al limite quinquennale . Questa dicitura, secondo il Ministero, serve a indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.

 

Il Ministero fa anche degli esempi, citando il caso di tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza. Per queste figure, osserva il Ministero, il fatto che siano previste nei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione non preclude la possibilità di prevedere la durata quinquennale. Questo perché, secondo la nota ministeriale, i contenuti di competenza di tali figure sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.

 

Per questo motivo, il Ministero considera possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni per tali figure.

 

Si tratta di un’interpretazione molto estensiva che, ad avviso di chi scrive, può avere qualche problema di tenuta legale. la legge infatti sembra riferirsi espressamente alla contrattazione collettiva del settore artigiano e, in ogni caso, richiede una esplicita individuazione da parte della medesima contrattazione circa i profili professionali che possono avere una durata di 5 anni. Pertanto, anche ove si volessero accogliere la tesi Ministero circa la possibilità di assoggettare a durata quinquennale anche profili professionali operanti in settori diversi dall’artigianato, sarebbe comune indispensabile che fosse siglata una norma collettiva che elenca quali sono questi profili.

 

Considerato che si parla di durata del rapporto di apprendistato, pare opportuno evidenziare che esiste il rischio di cadere in un equivoco. Il contratto di apprendistato – come chiarisce bene l’articolo 1 del nuovo Testo Unico – è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetto alle regole ordinarie, fatti salvi alcuni elementi di specialità che servono ad adattare il rapporto alle peculiari caratteristiche del lavoratore apprendista. Dentro questo rapporto, si innesta il rapporto apprendistato, e solo questo è un rapporto di durata determinata, soggetto a regole speciali che variano secondo il percorso di formazione svolto (qualificante, professionalizzante, di alta formazione).

 

La durata determinata del periodo di apprendistato incide sulla durata indeterminata del rapporto di lavoro in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del Testo unico, quando finisce il periodo formativo si apre una "finestra" di libera recedibilità. Durante il periodo in cui resta aperta questa finestra, le parti possono recedere liberamente dal rapporto, mediante comunicazione inviata nel rispetto di un periodo di preavviso, e senza la necessità di fornire alcuna motivazione.

 

Quando si parla di durata del contratto di apprendistato, si fa riferimento a questa particolare disciplina e, in particolare, alla scadenza del periodo di formazione e alla relativa possibilità di disdetta. Solo in questi termini, si può parlare di durata del contratto di apprendistato: quello che ha una durata predeterminata è, in realtà, il periodo di formazione, e tale durata rileva in quanto serve a fissare il momento di apertura della finestra normativa che consente solo per quel periodo e in deroga alla regola ordinaria di recedere senza dare alcuna giustificazione dal rapporto.
03/11/2011/0 Commenti/da
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