IL CONTRATTO PREVALENTE E’ GIA’ VARATO – nuovo apprendistato – mercato lavoro 4/1/012
Dal 25 ottobre 2011 è vigente la nuova legge sull’apprendistato. Leggendo ed ascoltando le dichiarazioni di membri del governo, di politici ed anche di dirigenti confederali sembrerebbe che tale evento importante ( avvenuto con il consenso delle Regioni, ed unitariamente delle Confederazioni sindacali e delel associazioni datoriali) sia già svanito. Solamente la Cgil lo pone al centro dell’attenzione per definire un contratto prevalente di inserimento che faccia piazza pulità di tanta precarietà. Ambigua rimane la Cisl per bocca di Bonanni che sembrerebbe indugiare a sostegno dell’esistente. Se così non è batta un colpo! Il Testo Unico dell’apprendistato potrebbe ben diventare il contratto prevalente da proporre unitariamente al Governo per l’inserimento al lavoro , visto che può coprire età che vanno da 15 a 29 anni.
Il Testo Unico – in materia di previdenza, lavoro e competitività – si prefigge di favorire la crescita, soprattutto disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. La durata del periodo formativo del periodo di apprendistato può avere un tempo massimo di 3 anni, in alcuni casi allungabile fino a 5.
E’ prevista ( art.2 comma 1) che il datore di lavoro, e il lavoratore, possano recedere dal contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo di formazione mediante comunicazione nel rispetto del periodo di preavviso, e senza alcuna necessità di motivazione.
Il Testo Unico semplifica ed abroga leggi precedenti. Il periodo transitorio al nuovo regime è di sei mesi, quindi entro maggio 2012 sarà pienamente operante. L’apprendistato è sgravato al 100% dei contributi previdenziali ( un buon incentivo a proposito di costo del lavoratore) per tre anni anche se il periodo formativo risulta inferiore.
L’apprendistato è definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, definiti tali da 15 a 29 anni. Definisce tre tipologie di apprendistato: per la qualifica e per il diploma professionale; l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; l’ apprendistato di alta formazione e ricerca. Vedi allegati. Vi è la possibilità di utilizzare il contratto per i lavoratori in mobilità, definendo una quarta tipologia di apprendistato. In alcuni casi la durata dell’apprendistato può essere aumentata fino a 5 anni. La norma base è di tre anni.
Leggi i due allegati che specificano le tre tipologie e le norme comuni
- Apprendistato_1 i criteri che definiscono le tre tipologie
- Apprendistato_2 le norme comuni alle tre tipologie
Allegato:
Apprendistato_1.pdf
Apprendistato_2.pdf
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