LA LOGICA DEL TRATTATO DI DUBLINO – G.Pellegrino – Ginevra 1951, Dublino 2013 –

Nelle intenzioni del governo italiano, o almeno in quelle del ministro dell’Interno e del presidente del Consiglio, il summit del Consiglio europeo svoltosi pochi giorni fa a Bruxelles avrebbe dovuto avviare un processo di revisione della Convenzione di Dublino e del sistema complessivo di gestione del diritto d’asilo in Europa. Questo trattato risale al 1997 (il regolamento di Dublino che lo sostituisce e integra è del 2003, e una sua successiva versione è del 2013) e stabilisce che il primo Paese in cui un richiedente asilo approda debba farsi carico della gestione dell’iter successivo, cioè della valutazione della richiesta, dell’ospitalità del richiedente durante il tempo necessario a valutare la sua domanda, dell’eventuale accoglimento temporaneo o respingimento. Come ormai è chiaro, l’obiettivo non è stato ottenuto. L’onere di accogliere i richiedenti asilo, e soprattutto di distinguere i migranti economici da chi potrebbe avere diritto allo status di rifugiato, rimane ai Paesi di frontiera, o comunque a quelli in cui i richiedenti asilo approdano.

Ci sono molte ragioni per cambiare questo modo di procedere. Per alcuni, il sistema previsto dal regolamento di Dublino danneggia i potenziali rifugiati, perché non tiene conto della loro volontà e li consegna a Paesi che non sempre garantiscono una gestione equa o efficiente, e crea separazioni di famiglie, incentiva l’uso di centri di raccolta e smistamento che sono veri e propri campi di prigionia, e così via. Ma il problema principale, per gran parte dell’opinione pubblica, è che così facendo gli oneri dell’accoglienza sono diseguali, giacché i Paesi di frontiera, e soprattutto quelli del Sud dell’Europa, hanno un carico maggiore degli altri.

C’è tuttavia un problema logico in questa critica. Il regolamento e il trattato di Dublino rispondono al diritto internazionale vigente che regola il trattamento dei rifugiati. A partire dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il diritto internazionale ha stabilito due principi. Innanzitutto, la distinzione fra migranti e rifugiati, che dà ai rifugiati il diritto di essere accolti in quanto perseguitati per ragioni specifiche – per la loro fede, le loro opinioni politiche, la loro appartenenza etnica o sociale. In secondo luogo, il cosiddetto diritto di non-refoulement, cioè il diritto a non venire rispediti nel Paese da cui si fugge, o in un altro posto non sicuro. Si noti che questo non corrisponde al diritto di ricollocazione, cioè al diritto di stabilirsi permanentemente o temporaneamente in un certo Paese.(…)  per proseguire aprire l'allegato

  • La logica morale del trattato di Dublino_Gianfranco Pellegrino_Il Mulino

 

Allegato:
la_logica_morale_del_trattato_di_dublino_pellegrino.doc

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