Salvamanager con astuzia ed un pò d’inganno. L’Italia non rispetta le direttive europee in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con una lunga e dettagliata lettera di "messa in mora", recapitata il 30 settembre scorso al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la Commissione europea ha aperto un procedimento di infrazione contro l’Italia. Facendo a pezzi, in sei punti, il Testo Unico sulla sicurezza, proprio nella parte riformata dal decreto Sacconi il 3 agosto 2009.
Si scopre così che la tanto contestata norma "salva manager", quella che deresponsabilizza i datori di lavoro nel caso di incidente e che il ministro del Welfare Maurizio Sacconi disse pubblicamente – sull’onda dei processi Thyssen e Eternit – di aver stralciato, è in vigore.
Mimetizzata dentro una complessa ragnatela di articoli e commi, ma ancora lì nel Testo Unico.
Tutto nasce dalla petizione di un operaio metalmeccanico di Firenze, Marco Bazzoni. A novembre del 2009, a titolo individuale e senza organizzazioni alle spalle, ha scritto alla Commissione europea, convinto che il decreto Sacconi appena approvato violasse alcune disposizioni dell’Ue. La Commissione ha dichiarato ricevibile la petizione a marzo del 2010. Poi i tecnici che si occupano di affari sociali e lavoro per mesi hanno passato al setaccio il Testo Unico, parlando anche con i funzionari del ministero del Welfare.
A settembre di quest’anno, è stata decisa "la costituzione in mora" contro l’Italia. Per ritrovare la "salvamanager" bisogna fare le acrobazie da un articolo all’altro del nuovo Testo Unico.
Il presupposto di partenza è che i datori di lavoro e i dirigenti possono delegare e subdelegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18), mantenendo comunque l’obbligo di vigilare sul delegato.
Obbligo che si considera pienamente assolto (art. 16 comma 3) in caso di adozione e ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo. Eccolo il passaggio che ha insospettito la Commissione.
A valutare se i dirigenti abbiano correttamente vigilato e siano da ritenere non penalmente responsabili in caso di incidente, a valutare cioè se il modello di verifica e controllo sull’operato dei delegati alla sicurezza sia stato efficace, non è un soggetto terzo come l’Ispettorato del Lavoro, e nemmeno un giudice in sede di accertamento penale, com’è stato fino a prima della riforma. E’ un organismo paritetico (art 51), costituito proprio da associazioni di datori di lavoro, quindi con un obiettività di giudizio quantomeno limitata.
Allegato:
Sicurezza sul lavoro_eu.doc
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