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AGGIRAMENTO ART.18 CON MONETIZZAZIONE – redazione – stato sociale 8/3/10

Aggiramento dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: consentire con l’arbitrato la monetizzazione di un licenziamento anziché la riassunzione se giudicato ingiusto. Questo è contenuto nella nuova legge dello stato italiano. All’inizio di marzo, in  quarta lettura è stato approvato definitivamente dal senato il ddl 1167-B  in tema di “lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi,ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, misure contro il lavoro sommerso, disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”. Alleghiamo il testo.

Tra i vari temi trattati, uno dei più discussi (oltre al completamento della scuola dell’obbligo con un anno di apprendistato) è la riforma del processo e delle controversie di lavoro (artt.32,33,34). Questi tre articoli modificano profondamente il diritto del lavoro introducendo, oltre al giudice, la figura di un arbitro che deciderà sulle cause di licenziamento. L’arbitro deciderà "secondo equità", mentre il giudice applicherebbe la legge. Applicare la legge in caso di giudizio favorevole del giudizio significa reintegro sul posto di lavoro; decidere secondo equità per un arbitro significa applicare una sanzione più o meno onerosa.

Questo disegno di legge è stato discusso a lungo, per molti mesi, nei due rami del Parlamento. A nostra memoria non ricordiamo iniziative pubbliche del sindacato per illustrarne i contenuti e decidere le iniziative più opportune per modificare le parti più a rischio per i lavoratori.

Ora il disegno 1167-B è legge dello stato. Sono esplose le polemiche e le accuse. Giudizio drastici e distanti ridividono i sindacati e i partiti. Cisl e Uil approvano con qualche riserva, la Cgil giudica la possibilità di adire all’arbitrato una cosa peggiore del tentativo, nel 2002, di modificare l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

Le dichiarazioni iniziali di Luigi Angeletti ( Uil) e di Raffaele Bonanni (Cisl), a margine del Congresso della Uil nei primi giorni di marzo, sono state analoghe ma per nulla convincenti, al confine dell’ambiguità. In quelle dichiarazioni a caldo hanno detto che “Ogni volta che il Parlamento ha cercato di surrogare le parti sociali ha fatto danni", che “Questi temi devono essere oggetto di discussione tra le parti sociali, che sanno trovare soluzioni più efficaci del Parlamento". 

In ogni caso, ha aggiunto Angeletti la situazione è diversa da quella del 2002 relativa all’articolo 18: "Allora c’era l’intenzione di abrogare l’articolo 18, oggi si cerca di trasformare il reintegro in un rimborso, in una penale da dare al lavoratore….se i danni saranno seri non staremo con le mani in mano".

Il Segretario Confederale della Cgil Fulvio Fammoni, sostiene che l’attacco all’art.18 è più insidioso del tentativo operato – e respinto – nel 2002 : “ ..allora l’attacco all’articolo 18 fu diretto ed era semplice spiegarlo ai lavoratori. Ora l’aggiramento va ben oltre l’articolo 18 impedendo addirittura di arrivare al giudice del lavoro".

Il Segretario Confederale della Cisl Giorgio Santini è su un’altra lunghezza d’onda: "Non abbiamo pregiudizi nei confronti dell’arbitrato, ma ora spetta alla contrattazione fissare i paletti di garanzia per l’esercizio dell’arbitrato". I “paletti” dovrebbero essere definiti da un accordo tra le parti. La legge rinvia la definizione alle parti sociali che però se non arriverà entro un anno provvederà il Ministro del Lavoro con un decreto.

Una barriera di parole divide oggi nuovamente i sindacati confederali eppure sarebbe possibile, anche in questo caso, definire una mediazione per una necessaria unità d’azione verso il Governo.

A tal fine serve approfondire gli articoli 32 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro), 33 (conciliazione e arbitrato) e 34 (decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

Articolo 32 . 

Il comma 1 stabilisce che le norme lavoristiche debbano contenere: “clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio di poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità”, con l’esclusione del controllo “di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”.

Il legislatore intende così limitare il potere interpretativo del giudice per evitare sovrapposizioni tra il giudizio di merito e il potere organizzativo esercitato dall’impresa.

Il comma 3 prevede che, nel valutare le motivazioni del licenziamento il giudice debba “far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ovvero nei contratti individuali di lavoro. Le norme contrattuali potrebbero essere più “morbide” di quelle dello Statuto dei lavoratori.

Articolo  33

La norma prevede la modifica degli articoli del Codice di Procedura Civile relativi a conciliazione ed arbitrato. Modificando gli art. 410 – 411- 412 – 412 quarter del Codice di Procedura Civile si rende il tentativo di conciliazione non più obbligatorio, ma facoltativo. Va ricordato che l’obbligo precedente era inserito nella via giudiziaria con scarse possibilità di riuscita. Ora la conciliazione diventa facoltativa, ma una volta scelta scelto tale strumento lo si porta avanti in maniera effettiva eventualmente anche attraverso l’arbitrato. Le parti devono indicare un termine per l’emanazione del lodo e le norme che la commissione deve applicare. Il lodo arbitrale è impugnabile solo per vizi procedurali.

La scelta tra giudice o arbitro è facoltativa. Solo se sarà previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sarà possibile prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione obbligatoria della controversia al collegio arbitrale.

Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri anche qualora il contratto individuali e la clausola compromissoria siano stati certificati ( da organi di certificazione)  in base al d.lgs. 276/2003.

Articolo 34

Prevede nuove clausole piuttosto stringenti in materia di decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento (anche se nullo, perché discriminatorio, o inefficace, per mancanza della forma scritta), il contratto a termine, i contratti di collaborazione, i trasferimenti, le cessioni ex art. 2112 cod. civ. gli appalti e la somministrazione.

I “paletti” che si dovranno definire sono importanti per consentire che l’opzione tra giudice arbitrato sia assolutamente volontaria per il lavoratore e che sia posteriore al merito contestato e non ratificata all’atto dell’assunzione. Sembrano al momento indefiniti e labili, per questo si valuta che al momento si è operato un affievolimento di fatto delle tutele a favore del lavoratore, la parte oggettivamente più debole in questo tipo di controversie. O perlomeno che il Governo e la Confindustria hanno posto una pesante ipoteca per tale affievolimento con un accordo tra le parti o con un decreto governativo. Di ciò è fortemente preoccupato Tiziano Treu, senatore del Pd, ex ministro del lavoro, giuslavorista non certo un massimalista visto che porta il suo nome il primo pacchetto sulla flessibilità. Eppure Treu è tra i firmatati di un appello ("Fermiano la controriforma del diritto del lavoro") contro il disegno di legge del governo giudicato "eversivo rispetto all’intero ordinamento giuslavoristico". Tra i firmatari il giurista di Bologna Umberto Romagnoli, il sociologo torinese Luciano Gallino, l’ex presidente dell’Inps Massimo Paci. Un appello da accogliere e trasferire nel dibattito sindacale a livello delle RSU e di tutti gli organismi deliberativi di categoria e territoriali.

 

Allegato:
Testo Ddl 1141-1167 B.pdf

08/03/2010/0 Commenti/da
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