CON IL BLITZ DI SACCONI STRAMBA LA CISL – A.Serafino – sindacato & diritti 20/8/11

Gran parte di quanto è scritto al Titolo III del decreto 138 del 13 agosto 2011 modifica profondamente quanto concordato nell’importante accordo interconfederale, del 28 giugno scorso, tra Confindustria e le principali Confederazioni Sindacali. E’ stato un blitz del Ministro Maurizio Sacconi per inserire – senza attendere alcun avviso comune delle parti sociali – “il cuore dello Statuto dei lavori” ovvero la modificazione dello Statuto dei Lavoratori del 1970. Ciò dovrebbe far comprendere – con più chiarezza ora che alla fine di giugno – quanto sia stata importante l’accordo interconfederale unitario sulla rappresentanza, sulla contrattazione ( i livelli) e sulle procedure e votazioni per dare efficacia erga omnes agli accordi pattuiti. Quell’accordo è stato un buon compromesso unitario, in particolare anche un successo strategico e tattico per Susanna Camusso che è riuscita a “ricucire” con Cisl e Uil che in quei giorni veleggiavano su ipotesi ben preoccupanti: nella Cisl prendeva piede l’ipotesi che era sufficiente per estendere a tutti la validità di un accordo far riferimento alla mera rappresentatività ( e non al voto sull’accordo); la Uil aveva addirittura disdettato l’accordo interconfederale del 1993 sulle Rsu.

 Sorprende che di ciò non si rendano conto gli esponenti di prima fila che avanzano forti critiche sull’operato di Susanna Camusso: da Gianni Rinaldini a Maurizio Landini, ad editorialisti de Il Manifesto come Loris Campetti. Di quel successo, se non vogliamo dire strategico almeno tattico, della Cgil che aveva ben contribuito a dare vento per lo meno all’unità d’azione sulle regole se ne rese ben conto il Ministro Sacconi, il direttore d’orchestra della strategia governativa per tenere fuori dalle scelte sia la Cgil sia l’opposizione di centro-sinistra.

Pubblichiamo di seguito quelle parti del Titolo III relative all’articolo 8 che ben evidenziano due aspetti:

 

il primo, l’invadenza della legge nel definire modalità per l’erga omnes, in modo assai più preoccupante di  quanto scritto nell’accordo del 28 giugno, oltre a contenere il punto3, ad aziendam, pro Fiat; ed ancora più grave lo specificare quali siano le materie da assegnare alla contrattazione aziendale e territoriale,  indicata “di prossimità” secondo il termine  tanto amato dal ministro Sacconi.

 

Il secondo, indica la procedura aziendale con cui si può derogare all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che afferma che il licenziamnet è valido se avviene per giusta causa o giustificato motivo. In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l’illegittimità dell’atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. In alternativa, il dipendente può accettare un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio, o un’indennità crescente con l’anzianità di servizio. Il lavoratore può presentare ricorso d’urgenza e ottenere la sospensione del provvedimento del datore fino alla conclusione del procedimento, della durata media di 3 anni. Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento. Può quindi rifiutare l’ordine di riassunzione conseguente alla nullità del licenziamento. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che il dipendente perde l’anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria).  

 

Decreto 138 13/8/2011 – Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE

Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’

 

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita’ e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita’.

 

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:

 a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

 b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

 c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

 d) alla disciplina dell’orario di lavoro;

 e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

 

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 

 

Per consentire la valutazione della diversità dell’articolo 8 sopraccitato dalle regole contenute dell’Accordo Intrerconfederale del 28 giugno 2011, ne riportiamo alcune parti.

 

È essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo i soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;

fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuovere l’effettività e di garantire una maggior certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori. Le parti convengono ( ndr. citiamo quattro degli otto punti):

 

3 – la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge;

 

4 – i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;

 

7 – i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda

 

8- le parti con i presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure – che già hanno dimostrato reale efficacia – volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

 

Quell’accordo unitario di fine giugno può essere ancora un argine all’ingordigia di Sacconi e dintorni, il rischio è che si defilino alcuni contraenti e che i critici di quell’intesa continuino a consideralo, non già un argine ma la stura di cedimenti successevi.

 

La Cisl è pericolosamente ondivaga. Raffaele Bonanni ha dichiarato, a commento del decreto di ferragosto: “..ribadiamo la nostra ferma convinzione che si tratta di una materia che va regolata in via prioritaria dall’autonomia contrattuale libera e responsabile delle parti sociali e che in questo ambito la legislazione può intervenire in funzione di sostegno". Alla domanda se condivide il giudizio della Cgil che considera le norme sul mercato del lavoro uno stravolgimento dell’accordo interconfederale del 28 giugno, ha così risposto: ” Il sindacalismo non ideologizzato, geloso della propria autonomia dalla politica, sa che le norme riprendono l’intesa interconfederale di giugno e l’accordo quadro del 2009 riconoscendo la centralità della contrattazione territoriale e aziendale… La legge non interviene se non delegando eventuali pattuizioni ai soli sindacati comparativamente più rappresentativi, in caso di contrasto, sostenuti dalla maggioranza dei lavoratori. Abbiamo piena fiducia nei nostri dirigenti aziendali e territoriali che, se lo riterranno conveniente, potranno fare accordi sulle materie indicate dal decreto correttivo”. Sono dichiarazioni che riportano la Cisl nelle secche, fuori dal vento dell’unità d’azione mai così indispensabile come di questi tempi, sono "strambate" ( ndr.manovre con la vela) improvvide, che non valutano attentamente il corso del vento, il corso degli eventi di questi tempi.

 

Più che ambigue le affermazioni di Bonanni sono in contrasto con i testi che abbiamo sopraccitato;  è grave anche richiamarsi alla fiducia dei dirigenti sindacali aziendali perché ben pochi potrebbero essere quelli in grado di respingere la modificazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori quando le Aziende propongono la stabilità dell’occupazione oppure dell’assunzione di qualche giovane.

 

 

Per quanto scritto in questo articolo omaggiamo Raffaele Bonanni della foto allegata

 

 

Allegato:
Articolo 18 al rogo_Sciotto.doc

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