ART 18: CAMBIARE L’APPLICAZIONE – giuristi di Lavoro e Diritto – lavoro e diritti

Il comitato direttivo di Lavoro e Diritto della rivista “Il Mulino” ha inviato, luned’ 16 marzo, un appello ai soggetti istituzionali e sindacali che discutono sull’articolo 18 dello Statuto. Questi giuristi propongono per una buona modifica di seguire la logica che “l’art. 18 va cambiato sul piano applicativo,  non per le ragioni per cui ce lo chiedono gli avversari, ma per le nostre ragioni”. Ribadito che l’articolo in discussione ha un significato al tempo stesso reale e simbolico ed una funzione di deterrente, affermano che non può sfuggire tuttavia che nella applicazione di tale sacrosanto principio alcune cose non funzionino. Non funzionano anzitutto i tempi del processo del lavoro: per i tre gradi di giudizio si arriva a sei-sette anni, così il giusto principio si traduce in un paradosso. Non solo non ha alcun senso una reintegrazione che avvenga a tanti anni di distanza dal licenziamento, ma in tal modo l’onere economico del datore di lavoro si amplifica a dismisura.

L’altra innegabile disfunzione consiste nel campo di applicazione ora previsto per l’art. 18, individuato nelle unità produttive con più di 15 dipendenti: soglia obsoleta, a fronte dei diffusi processi di esternalizzazione del ciclo produttivo e al mancato calcolo di un numero rilevante di dipendenti (apprendisti, somministrati, lavoratori a termine ecc.).

Propongono di modificare l’art. 18 sul piano della sua funzionalità, non del suo principio di fondo, con una disciplina ispirata a quella vigente nella Repubblica Federale Tedesca che si applica a tutte le imprese con più di 5 dipendenti. Salva restando la radicale nullità, e quindi l’obbligo di reintegrazione, per i licenziamenti di cui sia provato il carattere discriminatorio, tale disciplina dovrebbe rimettere al giudice la facoltà di chiedere, per i licenziamenti motivati da ragioni economiche e organizzative, un parere alle Rappresentanze sindacali unitarie, elette da tutti i lavoratori, ovvero, in mancanza di queste, alle Rsa, ovvero alle organizzazioni sindacali territoriali.

 Allo stesso giudice andrebbe poi rimessa la decisione, fatti salvi i licenziamenti discriminatori, di disporre, in tutti gli altri casi, la reintegrazione del lavoratore ovvero stabilire un equo indennizzo entro un minimo e un massimo stabilito dalla legge, in rapporto alla natura del caso, alle dimensioni dell’impresa, al comportamento delle parti.

In allegato potete leggere il testo integrale dell'appello dei nove giuristi e la Petizione popolare promossa dalla Federazione della sinistra, che in poche righe ribadisce il valore e significato dell'art.18 ma conclude in modo ben diverso dall'appello dei giuristi rivendicando l'estensione dell'articolo 18 ad ogni tipo i azienda a prescindere dal numero degli addetti.

Allegati

  • Il testo integrale dell’appello dei nove giuristi di “Diritto e Lavoro” Il Mulino
  • la Petizione popolare della Federazione della sinistra

Allegato:
art_18_appello_giuristi_16-3-12.doc
petizione_popolare_federazione_della_sinistra.doc

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