Il nuovo apprendistato nell’attuazione del collegato lavoro. Dopo la delega sui lavori usuranti, è stata messa in cantiere anche quella, sempre contenuta nel Collegato lavoro – legge n. 183/2010 – concernente l’apprendistato, per il quale, unitamente alla vasta materia occupazionale, l’art.46 aveva differito di ulteriori 24 mesi il termine di attuazione, già previsto dalla legge n. 247/07. Il primo via libera del Consiglio dei Ministri è avvenuto il 4 maggio 2011, mediante una bozza di T.U., che dovrà essere sottoposto al confronto con le Regioni. Sarà il passaggio decisamente più complesso, in quanto coniugare le competenze Stato-Regioni in tema di formazione è stato il nodo, mai superato, all’origine del sostanziale stallo dell’istituto, unitamente al lamentato, contorto iter riferito agli adempimenti per l’instaurazione e la gestione del rapporto.
E’ negli auspici governativi la definizione della riforma prima del periodo estivo, definizione in verità problematica nei tempi così ristretti, tenuto conto, oltre che della verifica accennata, anche dei passaggi presso le Parti sociali e naturalmente in Parlamento.
Grande è l’attesa nel mondo del lavoro, per la innegabile portata sociale della riforma, che investe l’occupabilità dei giovani e la formazione, per la quale manca nell’ordinamento un contratto organico vero e proprio. Il Ministro del lavoro ha tenuto, infatti, a sottolineare che il provvedimento “concorre a riportare il lavoro a componente essenziale del processo formativo ed educativo di una persona”.
Grande ambizione, quindi, realizzabile, tuttavia – si ribadisce – nella misura in cui saranno effettivamente semplificati gli adempimenti e verrà fatta chiarezza, in ordine alle competenze istituzionali, in funzione anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (v. C.Cost. n. 51 del 2005 e n. 176 del 2010).
Si anticipano i contenuti, comunque ancora aperti, in considerazione dell’iter procedimentale appena iniziato.
Punto fermo è che l’apprendistato è un “contratto a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione dei giovani”. Così impostato, trattasi di un modello negoziale, che sembra trovare, per il suo conclamato carattere di stabilità, una condivisione sindacale allargata.
Sono confermate le tre tipologie di apprendistato:
a) la prima mirata all’acquisizione della qualifica professionale, valevole anche per l’assolvimento degli obblighi scolastici (età 15 anni, durata 3 anni);
b) una seconda forma “professionalizzante o contratto di mestiere” (età 17/29 anni, durata massima 6 anni);
c) un terzo modello mirato all’alta formazione per il conseguimento di titoli universitari ovvero per il praticantato, necessario per l’esercizio delle professioni ordinistiche.
I contratti collettivi e gli accordi interconfederali saranno la fonte della regolamentazione generale dell’apprendistato, nel rispetto di taluni parametri, già stabiliti dalla legge, quali la percentuale dei giovani da assumere, il tipo di retribuzione, la presenza del tutor alla formazione e altre garanzie minime di tutela.
Rimane naturalmente nella competenza regionale la disciplina della formazione. Per ovviare agli specifici inconvenienti, propri della normativa in atto, il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’Istruzione, non solo svolgerà azione di supplenza nella materia, ma stabilirà un repertorio delle professioni, mirato ad armonizzare le diverse qualifiche e definirà gli standard per la verifica dei percorsi formativi.
Il successo della riforma e la funzionalità stessa dell’apprendistato, rispetto agli obiettivi voluti, saranno subordinati soprattutto alla corretta attuazione dei predetti profili formativi, che caratterizzano la causa del contratto.
Rimane, a quest’ultimo riguardo, da citare il quadro sanzionatorio, che condiziona, come in passato, le agevolazioni contributive alla erogazione della formazione, così come stabilita dall’ordinamento.
Novità di rilievo è l’estensione dell’apprendistato anche alla P.A., secondo regole e modalità rimesse ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Significativa, in funzione occupazionale, è anche la previsione dell’apprendistato per i lavoratori in mobilità, ai fini di una loro riqualificazione professionale.
Queste le prime indicazioni ricavabili dalla disciplina in itinere. Seguiranno gli approfondimenti del caso, se necessari, anche quale tentativo di contributo in merito alla effettiva valorizzazione dell’istituto.
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