Infografica del Sì e No

Il dataroom su Referendum, le ragioni dei favorevoli e dei contrari di Luigi Ferrarella e Milena Gabanelli, Corriere della Sera del 16 marzo, è una efficace sintesi e comparazione delle ragioni del Sì e del No. Per favorire la partecipazione al referendum e la consapevolezza sull’importanza di questo voto, le grandi confederazioni – Cgil, Cisl, Uil – lo dovrebbe diffondere tra i loro iscritti (circa 11, 5 milioni) e tra i lavoratori. Lo faranno? Di grande utilità è certamente l’infogramma comparativo, facile da trasferire su un formato A4 per una catena “leggi e passa”.

Le 3 modifiche del Csm: cosa vuol dire il sorteggio dei membri, le ricadute sulla separazione delle carriere tra pm e giudici il ruolo dell’alta corte disciplinare e il raddoppio dei costi. Il referendum non modifica l’inefficienza della giustizia, la lunghezza dei processi, gli errori giudiziari. Di seguito il testo.

<< Al centro del referendum sulla separazione delle carriere tra chi fa le indagini (2.200 Pm) e chi le valuta (7.200 giudici) ci sono tre modifiche radicali del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organismo composto da 20 magistrati e 10 laici eletti dal Parlamento tra professori di diritto e avvocati con 15 anni di esercizio. Questo organo, previsto dalla Costituzione serve a garantire ai magistrati l’autonomia e l’indipendenza in concorsi, trasferimenti, valutazioni di professionalità, nomine dei dirigenti, giustizia disciplinare, pareri al ministro sulle leggi. Le modifiche consistono nello sdoppiamento del Csm, uno per i pm e uno per i giudici, il sorteggio dei componenti e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare. Vediamole nel concreto.

La separazione delle carriere

Dal 2022 esiste già una rigida separazione delle due funzioni: un pm può diventare giudice (e viceversa) soltanto una volta e soltanto cambiando distretto. In media una trentina l’anno. Per i fautori della riforma solo separando i due Csm e le due carriere, si potranno avere giudici non influenzati dalla colleganza con i pm. Il «Sì» lo ritiene il completamento del sistema accusatorio introdotto nel 1988 dal codice di procedura penale Vassalli-Pisapia-Conso, e del principio del «giusto processo» inserito in Costituzione nel 1999 all’articolo 111 con l’esigenza di un giudice terzo oltre che imparziale.

Per i contrari, questa tesi è smentita dagli alti tassi di assoluzioni decise dai giudici: in media il 30%, con punte fino al 50% nei monocratici, e se si vuole sostenere la tesi della colleganza si dovrebbe allora separare anche i giudici di un grado da quelli dei gradi successivi, visto che possono confermare o ribaltare le sentenze. Inoltre viene trascurato il fatto che il pm, al contrario dell’avvocato, è parte pubblica che agisce nell’interesse generale, ed è tenuto a cercare anche le prove favorevoli all’indagato. Invece un corpo separato di 2.200 pubblici ministeri, che si gestiranno da soli nel loro Csm senza più comunanza di mentalità con i giudici su come valutare le prove, esaspererà la ricerca della condanna a tutti i costi (specie quando i pm saranno valutati sui risultati statistici dei processi), e creerà «superpoliziotti» così autoreferenziali da dover prima o poi per forza essere ricondotti sotto il controllo o l’influenza dell’esecutivo.

Il «Sì» rimarca che il rischio di pm sottoposto all’esecutivo o quello di pm troppo potente restano scongiurati dal riformato articolo 104 della Costituzione, che continua ad assicurare che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», e aggiunge che «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Infine il «Sì» respinge come infondato il timore che il «No» trae dalle dichiarazioni di Nordio sul «riequilibrio di poteri» che dovrebbe far comodo in futuro anche al Pd quando andasse al governo; o di Meloni, quando a seguito di una decisione sgradita della Corte dei Conti sul Ponte di Messina parla di «intollerabile invadenza» alla quale, pertanto, la riforma sarebbe «la risposta più adeguata».

Il sorteggio

I componenti dei due Csm saranno sorteggiati, ma in modo differente. Per i togati avverrà tra tutti i 9.400 magistrati; per i componenti laici il sorteggio invece pescherà dentro un elenco di giuristi votato dalla maggioranza parlamentare. Per il «No» sarebbe la prima volta che una categoria si vede togliere il diritto di scegliere i propri componenti. Fa inoltre notare che la riforma rimanda a una futura legge ordinaria il numero di sorteggiabili fra i laici: in teoria la maggioranza parlamentare di turno potrebbe di fatto decidere un numero relativamente ridotto o addirittura pari a quello dei consiglieri laici da esprimere.

I fautori della riforma ribattono che non c’è disparità: se un magistrato può chiedere o dare un ergastolo, avrà le doti per fare il consigliere Csm, e ricordano che in una consultazione interna all’Anm nel febbraio 2022 ci furono 1.787 magistrati favorevoli al sorteggio (a fronte di 2.475 contrari). Valorizzano il fatto che già oggi il sorteggio è previsto dalla Costituzione per integrare la Corte Costituzionale nei procedimenti di messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, per comporre il Tribunale dei ministri e per selezionare i giudici popolari nei processi in Corte d’assise. Ma soprattutto individuano nel sorteggio la «chiave» contro la degenerazione delle correnti che sarebbero diventate centri di potere clientelare. L’esempio più citato è quello delle chat di Luca Palamara, ex presidente Anm, ex consigliere Csm, ed ex leader della corrente centrista Unicost. Palamara l’8 maggio 2019 fu intercettato all’hotel romano Champagne, mentre discuteva la nomina del futuro procuratore di Roma con 5 membri «togati» Csm di correnti di centrodestra e due parlamentari Pd: il magistrato Cosimo Ferri, ex membro Csm, ex sottosegretario alla Giustizia in quota Pdl e leader della corrente di destra, e Luca Lotti, ex sottosegretario a Palazzo Chigi. Però Palamara nel procedimento disciplinare fu poi radiato dal Csm, che inflisse pesanti sanzioni anche ai 5 magistrati; mentre Ferri è tornato a fare il giudice a Roma perché essendo all’epoca parlamentare, la Camera ha negato al Csm l’autorizzazione a usare nei suoi confronti le intercettazioni e le chat.

Chi sbaglia paga?

Per i promotori della riforma la giustizia domestica del Csm è troppo indulgente con chi sbaglia, e solo un’alta Corte esterna stroncherebbe la logica dello scambio di favori e perdoni. Per i contrari, invece, il lassismo del Csm sarebbe smentito dalle statistiche: fra il 2010 e il 2025, a fronte di 1.399 processi disciplinari, ci sono state 644 condanne, a cui vanno sommati i magistrati che si sono dimessi prima della sentenza disciplinare. E lo stesso ministro Nordio ha promosso solo 49 azioni disciplinari, e impugnato appena 6 assoluzioni su 184 decise dal Csm. Ma come funziona questa terza modifica che toglie al Csm la funzione disciplinare?

L’alta Corte disciplinare

Oggi la decisione per sanzionare un magistrato viene promossa dal ministro della Giustizia o dal procuratore generale della Cassazione e decisa dal Csm in una apposita sezione composta dal vicepresidente del Csm, da un altro laico, un giudice di Cassazione, due giudici di merito e un pm. Ebbene, la riforma istituisce un’alta Corte con 15 membri: 3 giuristi nominati dal presidente della Repubblica, 3 laici estratti a sorte da un elenco di professori e avvocati eletti dal Parlamento, 6 giudici e 3 pm estratti a sorte tra magistrati di Cassazione. In disallineamento quindi con l’articolo 107 della Costituzione che stabilisce che i magistrati si distinguano solo per le diverse funzioni svolte, senza gerarchie. Inoltre, mentre oggi il condannato dal Csm può ricorrere davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, con la riforma la sentenza sarà impugnabile solo davanti alla stessa Alta Corte (pur in un diverso collegio). Il che entra in conflitto con l’articolo 111 della Costituzione, e stride rispetto alle esigenze di terzietà proclamate dalla riforma, poiché in questa sede fa convivere quei pm e giudici che vuole separare in tutto il resto. La nuova Alta Corte poi non varrà per Corte dei Conti, Tar, Consiglio di Stato e Commissioni Tributarie, dove il disciplinare continuerà invece ad essere gestito dai rispettivi organi di autogoverno.

Cosa esclude la riforma

La riforma «non c’entra niente con l’efficienza della giustizia, non l’abbiamo mai preteso o detto», ammette il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. E in effetti le modifiche non avranno alcun impatto sulla lunghezza dei processi, sulla carenza di cancellieri, sulla inadeguatezza degli apparati informatici; né sulla riduzione delle riparazioni per ingiusta detenzione (1,3% l’anno su 40 mila misure cautelari) e degli errori giudiziari (in media 7 revisioni di condanne l’anno). È certo invece che la duplicazione del Csm e dei 26 Consigli giudiziari distrettuali porterà al raddoppio degli attuali costi che ammontano a circa 50 milioni l’anno.

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