LEGGE 223 E LICENZIAMENTI COLLETTIVI – Cassazione – 2/11/11

Con la sentenza n. 7744 del 5 aprile 2011, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sull’estrema importanza, già recentemente affermata (sent. n. 24343 del 01.12.2010), del rispetto della procedura prevista all’art. 4 della legge n. 223/1991 in materia di mobilità e di licenziamenti collettivi, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, per motivi inerenti all’attività aziendale, si trovi in una situazione di eccedenza di personale e per tale ragione sia costretto a doverne operare una riduzione. La ratio legis della 623/91 risiede sia nella necessita’ di garantire alle r.s.a. una partecipazione alla trattativa della riduzione del personale, caratterizzata dalla piena consapevolezza della problematica aziendale che ha portato l’imprenditore a dover decidere nel senso piu’ estremo, sia nell’esigenza di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. In sostanza, al personale dipendente deve essere sempre garantita la chance di partecipare in maniera proficua alla cogestione della crisi aziendale, quindi un potere di verifica critica delle ragioni tecniche originanti l’esubero del personale, della scelta datoriale di voler procedere alla mobilita’ e/o al licenziamento collettivo, dei criteri di scelta dei  nominativi interessati dal provvedimento.

Allegati

  • Articolo commento di avvocati da Il Sole 24 Ore
  • Il testo integrale della sentenza di Cassazione 7744-Aprile 2011 
  • Il testo della Legge 223 del 1991 con aggiornamenti

Allegato:
Licenziamenti collettivi_Cassazione.doc
Cassazione 7744_2011.doc
LEGGE 223-1991.doc

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