LA NECESSITA’ E LA CAPACITA’ D’INDIGNARSI – avv. L.Cantone – difensore di Fausto Scandola –
L’avvocato Lorenzo Cantone, il difensore di Fausto Scandola, ha esposto a Verona il 26 maggio in occasione della presentazione del libro “Prender parola, il metodo Scandola”, una sintesi della memoria depositata al Tribunale di Verona. Ha accolto la nostra richiesta di pubblicare il testo completo (vedi allegato) di cui anticipiamo, in abstract, due parti che puntualizzano cose e fatti sottaciuti o distorti in casa Cisl. Questi..
(…) In data 29 luglio 2015, lo stesso giorno del provvedimento di espulsione, il Segretario Generale ha comunicato l’adozione del nuovo regolamento votato dal Comitato esecutivo dicendo che questo nuovo regolamento “non era più di indirizzo” come quello precedente “ma obbligatorio e vigente.” In effetti una delle principali difese dei dirigenti nazionali è stata questa: il regolamento 2008 non era stato violato, come diceva Fausto, perché era solo di indirizzo, non obbligatorio e vigente.
Un argomento falso e farisaico.
Il regolamento del 2008 era di indirizzo solo nel senso che ogni struttura doveva fare i conti con le sue peculiarità, in particolare con la sua “reale disponibilità di bilancio.” (5° capoverso premesse al regolamento). Si voleva evitare che il dirigente di una struttura squattrinata avesse a pretendere quanto previsto dal regolamento anche se non ci fossero stati i fondi. Ma i massimi non potevano affatto essere superati. Tanto è vero che il secondo capoverso delle Premesse del regolamento 2008 – quello non vincolante secondo la Furlan – così recita: “I trattamenti economici di cui al presente Regolamento rappresentano i riferimenti massimi di orientamento del compenso ordinario o indennità di carica … Come tali pertanto non possono essere superati.”
E’ evidente che qualcuno ha mentito. E non è stato di certo Fausto. Che ha detto sempre la verità- E per questo è stato espulso. (…)
(…) Una CONDANNA davvero INGIUSTA e ANTIDEMOCRATICA perché:
- è stata decisa sulla base di un ricorso in appello di 9 pagine fitte firmato da 8 membri della segreteria confederale alla quale a Fausto non è stata neanche data la possibilità di replicare;
- è stata decisa senza neppure convocare e sentire Fausto;
- è stata decisa, questa condanna, con ordinanza 29-7-201,5come se fosse un provvedimento cautelare provvisorio ma dichiarando l’espulsione, che è invece, come tutti comprendono, un provvedimento definitivo: il più grave di tutti.
- Una condanna decisa contro le regole procedurali senza emettere il lodo definitivo entro 30 giorni dall’ordinanza, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 13 dello Statuto.
- Una condanna decisa senza la proporzionalità e la gradualità previste dall’art. 14 dello Statuto. Alla prima infrazione disciplinare contestata, nei confronti di Fausto è stato subito preso il provvedimento più grave.
- E soprattutto una condanna decisa nei confronti di chi aveva espresso una opinione, una critica politica, alla quale si è reagito accampando questioni di bon ton degne di cortigiani, di aristocratici con la puzza al naso nei confronti del popolo, NON di sindacalisti dalla parte dei lavoratori (Al riguardo, si pensi che la Cassazione, con sentenza 46424 del 2013, ha fatto rientrare nel diritto di critica in campo sindacale persino l’epiteto “mascalzone.” E Fausto non ha usato termini del genere!).
Dunque, la necessità di indignarsi, non solo la capacità di indignazione, era il tratto caratteristico del Fausto Scandola che ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere. (…)
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Ricordiamo l’appuntamento di Giovedì 15 giugno ore 17 presso il Centro Sereno Regis, Via Garibaldi 13 Torino, per la presentazione del libro.
Allegato:
lindignazione_di_fausto_cantone.doc
Ho letto l’articolo e la sentenza della Cassazione e mi sembrano molto interessanti e istruttivi. Grazie fabrizio cart