Si riscrive l’arbitrato. Intanto la cassa integrazione straordinaria vola a + 358% (marzo 2010 su marzo 2009) e quella ordinaria si “ferma” , per lo stesso periodo, al + 106%. Il governo è costretto a rimettere mano al «collegato lavoro», rinviato alle Camere dal presidente della Repubbllca, Giorgio Napolitano, cercando di limitare al mimino le correzioni sui 5 articoli su cui il presidente ha espresso le proprie considerazioni. Tra questi l’articolo 31 che allargava l’istituto dell’arbitrato ad ogni controversia possibile tra lavoratori e imprese, ed era stato individuato da molti ( sindacalisti, giuristi, politici) come un aggiramento dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che regola i licenziamenti «per giusta causa» delegando al giudice naturale l’accertamento della sussistenza o no di tali cause.
Il Governo ha fatto “buon viso a cattiva sorte” e si agginge a proporre modifiche con il Ministro Maurizio Sacconi che sibila: «E’ la prima volta che un presidente della Repubblica si pronuncia così puntualmente e ampliamente sul merito di una legge rinviata alle Camere e sicuramente costituisce un precedente». Ma in ogni caso, ha aggiunto, «la maggioranza dispone dei numeri per approvare il nuovo testo».
Pesa il fatto che i sindacati sono divisi, che l’ avviso comune ( non sottoscritto comunque dalla Cgil) per escludere i licenziamenti dalla procedura della Legge 1167-B non ha valore di legge, che molte ambiguità permangono.
Per aggiornare l’orientamento dei nostri lettori proponiamo, oltre alla rilettura degli articoli pubblicati sul Blog, tre nuovi testi:
1 – le motivazioni del rinvio al Parlamento del Presidente Napolitano;
2 – la Nota n.12 dell’Isril “Arbitrato minaccia o opportunità in più’?”
3 – l’articolo del Segr.Cisl Giorgio Santini su Conquiste del Lavoro del 2 aprile
Sottolineiamo di questi nuovi testi alcune parti.
Sulle motivazioni del Preseidente Napolitano. La parte “più sindacale” delle motivazioni del Presidente Napolitano recita “…Di qui la perplessità sulla disposizione di cui all’art. 31, comma 9, “secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l’inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.”
Sulla nota N.12 dell’ISRIL di Giuseppe Bianchi segnaliamo in particolare la parte che pone al siindcato tutto la seguente considerazione:
“… In termini di equo processo per lavoratori e imprese, non siamo in presenza del miglior mondo possibile. La possibilità di affiancare al ricorso al giudice quella del ricorso a un arbitro di comune fiducia delle parti, con il consenso del lavoratore, non configura a priori un arretramento rispetto a una situazione insoddisfacente….. Ne consegue che la possibilità, ora prevista, di affiancare al sempre possibile ricorso al "giudice" quella del ricorso ad un "arbitro" di comune fiducia delle parti, con il consenso del lavoratore, non sembra configurare a priori un arretramento rispetto ad una situazione largamente insoddisfacente, né una anomalia rispetto a ciò che è avvenuto nei nostri precedenti o a quanto in atto in altri paesi democratici. Il timore espresso dalla Cgil che questa procedura possa mettere in forse diritti inderogabili dei lavoratori, sottovaluta la capacità dimostrata dallo stesso sindacato, in circostanze sicuramente più disastrate, di saper tutelare il lavoro, rappresentandolo con efficacia in tutte le fasi del processo contrattuale, compresa quella della risoluzione delle controversie…..Ma non è preservando una giurisdizione del lavoro malata di formalismo giuridico, spesso esasperato, che si rimedia alle difficoltà in atto. Il sindacato italiano ha tutte le carte in mano per regolare per via contrattuale, le procedure di conciliazione e di arbitrato, non solo per consolidare i diritti sanciti, ma anche per dare risposte alla domanda dei lavoratori di ottenere giustizia in tempi rapidi e senza oneri economici. E’ una sfida all’attuale pluralismo sindacale, ma anche una opportunità per recuperare una autorità contrattuale oggi minata da una crescente invasività della legge in campi di stretta pertinenza delle parti sociali. Se una anomalia esiste è che sia una legge dello Stato a proporre una tale soluzione e non l’iniziativa delle rappresentanze degli interessi….”.
Sull’articolo su Conquiste del Lavoro, il Seg. Cisl Giorgio Santini afferma che “ ..per l’arbitrato è decisiva la garanzia della libera scelta…La Cisl ha manifestato il massimo rispetto nei confronti del Capo dello Stato che nel rinviare alle Camere il collegato lavoro ha inteso esercitare in modo compiuto ed approfondito le sue prerogative isituzionali nei confronti del Parlamento in materia di legislazione. Solo i conoscitori superficiali della Cisl possono pensare che questo atto possa aver creato nella Cisl un qualche imbarazzo. Niente di tutto ciò. Al contrario ci conforta tantissimo rilevare nell’atto del Presidente una convergenza esplicita con quanto sostenuto dalla Cisl nelle ripetute audizioni che hanno accompagnato il lungo iter parlamentare di una legge troppo complessa e disomogenea. In particolare, il Capo dello Stato ribadisce l’utilità dell’arbitrato, chiede in modo esplicito che venga garantita la libera scelta e sollecita il Parlamento a verificare in questa chiave la coerenza della clausola compromissoria prevista all’art. 31 comma 9. Allo stesso modo e con finalità del tutto analoghe, la Cisl ha ripetutamente richiesto e alla fine ottenuto che l’esercizio della clausola compromissoria fosse regolato in via esclusiva dalla contrattazione collettiva con l’evidente intento di tutelare la libera scelta e di impedire qualsiasi forma di ricattabilità del lavoratore, nonché di escludere la scelta all’atto dell’assunzione nel momento di debolezza del lavoratore. L’avviso comune immediatamente successivo, sottoscritto da tutte le parti sociali con la sola autoesclusione della Cgil lo sancisce in modo esplicito laddove affermala necessità che l’arbitrato venga scelto in modo libero e consapevole ed esclude che la clausola compromissoria riguardi i licenziamenti…”
Le affermazioni di Giorgio Santini se sostenute da tutta la Cisl dovrebbero facilitare un pronuinciamento unitario delle tre Confederazioni. Finora tanta chiarezza da parte della Cisl non si è avvertita né nel dibattito pubblico né nelle fabbriche. Di certo l’avviso comune sottoscritto da Cisl e Uil non esplicita – come sostiene Santini – che la libera scelta del lavoratore ( certo ipotizzata per la norma compromissoria da definire nei CCNL) debba avvenire quando insorga il contenzioso ( come indica il Presidente napolitano) e non già con la firma della lettera di assunzione.
Comunque : se sono rose…fioriranno!
Allegato:
Nota ISRIL N. 12-2010 – L’arbitrato nelle controversie di lavoro minaccia od opportunità.doc
Arbitrato_Santini.doc
Ecco perchè non ha firmato.doc
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